Art. 28 

				 
               Principi dell'attivita' amministrativa 

 
    1. L'attivita' amministrativa e' orientata al  conseguimento  del
risultato, nel rispetto dei principi di legalita', di  imparzialita',
di partecipazione, di semplicita' e di efficienza. 
    2. L'organizzazione dell'attivita' amministrativa  si  ispira  al
principio     di     distinzione     tra     funzioni     d'indirizzo
politico-amministrativo e funzioni di gestione. 
    3. La Regione svolge la propria attivita' di amministrazione  nel
quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di
standard e di  criteri,  assicurando  il  coinvolgimento  degli  enti
locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi  della
realta' veneta.