Art. 28 Principi dell'attivita' amministrativa 1. L'attivita' amministrativa e' orientata al conseguimento del risultato, nel rispetto dei principi di legalita', di imparzialita', di partecipazione, di semplicita' e di efficienza. 2. L'organizzazione dell'attivita' amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. 3. La Regione svolge la propria attivita' di amministrazione nel quadro di atti di indirizzo, di programmazione e di determinazione di standard e di criteri, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e il concorso dei soggetti maggiormente rappresentativi della realta' veneta.