Art. 29 

				 
                 Attivita' d'indirizzo e di Governo 

 
    1. La Regione, nella sua attivita' d'indirizzo e di Governo: 
      a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi
all'attivita'  amministrativa  di  interesse  regionale,  anche   con
riferimento alle funzioni conferite agli altri  livelli  territoriali
di governo locale del Veneto; 
      b) individua  e  realizza  progetti,  interventi  e  azioni  di
rilevanza regionale; 
      c)  definisce  criteri,  parametri,  requisiti  quantitativi  o
qualitativi da osservare nel territorio regionale; 
      d)  predispone,  organizza  e  mantiene  risorse  tecniche   od
operative che risulti opportuno concentrare  a  livello  regionale  o
comunque sovra provinciale; 
      e) raccoglie ed  elabora,  con  la  collaborazione  degli  enti
locali e del Consiglio delle  autonomie  locali,  informazioni  utili
all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla  Regione
e dal sistema complessivo dei livelli  di  governo  territoriali  del
Veneto; 
      f)   verifica   l'efficacia   e   l'efficienza   dell'attivita'
amministrativa  svolta  dalla  Regione,  anche  attraverso   appositi
controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalita'  del
suo esercizio.