Art. 29 Attivita' d'indirizzo e di Governo 1. La Regione, nella sua attivita' d'indirizzo e di Governo: a) formula programmi, piani, indirizzi e atti generali relativi all'attivita' amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto; b) individua e realizza progetti, interventi e azioni di rilevanza regionale; c) definisce criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale; d) predispone, organizza e mantiene risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovra provinciale; e) raccoglie ed elabora, con la collaborazione degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali, informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto; f) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalita' del suo esercizio.