Art. 12 
 
                       Fondi globali e tabelle 
 
    1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo
10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive  modifiche
ed integrazioni, per il finanziamento dei  provvedimenti  legislativi
che  si  perfezionano  dopo  l'approvazione  del  bilancio,   restano
determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e  2014  nelle  misure
indicate nelle tabelle 'A'  e  'B',  allegate  alla  presente  legge,
rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti  e
per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale. 
    2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  c),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio  per  l'eventuale
rifinanziamento, per non piu' di un anno, di spese in conto  capitale
autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente  esercizio
sia previsto uno stanziamento di  competenza,  sono  stabilite  negli
importi indicati, per l'anno 2012, nell'allegata tabella 'C'. 
    3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  d),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi  indicate
nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi  stabiliti,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima. 
    4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  e),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,  le  autorizzazioni  di  spesa  recate   dalleleggi   a
carattere  pluriennale  indicate  nell'allegata  tabella   'E'   sono
rimodulate  degli  importi  stabiliti,  per   ciascuno   degli   anni
finanziari 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima. 
    5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  f),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata  tabella  'F'
sono abrogate. 
    6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  g),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni,   gli   stanziamenti   autorizzati   in   relazione   a
disposizioni di legge la cui quantificazione e' demandata alla  legge
finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'. 
    7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  i),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, le spese autorizzate relative agli  interventi  di  cui
all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32  e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   sono   indicate
nell'allegata tabella 'I'. 
    8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  lettera  l),  della  legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di  impegno  per  ciascuno
degli anni considerati dal bilancio  pluriennale,  con  l'indicazione
dell'anno di  decorrenza  e  dell'anno  terminale,  sono  determinati
nell'allegata tabella 'L'. 
    9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le  disposizioni
della presente legge che comportano  nuove  o  maggiori  spese  hanno
effetto entro i limiti della spesa  espressamente  autorizzata  dalle
relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della
Regione,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Regione
siciliana, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di spesa. Le disposizioni recanti espresse  autorizzazioni  di  spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data.