Art. 20 Vigilanza igienico sanitaria 1. Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate. 2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 e' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso. Tale trasporto non puo' essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attivita' funebre.