Art. 20 
 
                    Vigilanza igienico sanitaria 
 
    1. Il Comune  deve  comunicare  tempestivamente  al  Servizio  di
Igiene Epidemiologia e Sanita'  Pubblica  della  ASL  competente  per
territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le
autorizzazioni al trasporto rilasciate. 
    2. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17,  18,  19  e'
escluso dalla  nozione  di  trasporto  di  salma  o  di  cadavere  il
trasferimento  della  salma  nell'ambito  della  medesima   struttura
sanitaria in cui e' avvenuto il  decesso.  Tale  trasporto  non  puo'
essere svolto da personale dipendente,  a  qualsiasi  titolo,  da  un
soggetto esercente l'attivita' funebre.