Art. 15 Disposizioni transitorie 1. Entro il mese di settembre dell'anno 2012 l'Amministrazione regionale si dota, ai sensi del precedente art. 7, comma 2, del sistema di misurazione e valutazione della performance. 2. La valutazione della performance relativamente all'anno 2012 e' effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione sulla base dei vigenti «Criteri per la valutazione dei dirigenti regionali» di cui alla direttiva adottata il 29 ottobre 2007 dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza della Regione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 16 novembre 2007, e sulla base dei «Criteri di valutazione di dirigenti di prima fascia, dirigenti generali, dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione» di cui alla nota n. 90/spcs del 30 novembre 2007 dell'assessore regionale destinato alla Presidenza.