Art. 15 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Entro il mese di settembre  dell'anno  2012  l'Amministrazione
regionale si dota, ai sensi del  precedente  art.  7,  comma  2,  del
sistema di misurazione e valutazione della performance. 
    2. La valutazione della performance relativamente  all'anno  2012
e' effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione  sulla  base
dei vigenti «Criteri per la valutazione dei dirigenti  regionali»  di
cui  alla  direttiva  adottata  il  29  ottobre  2007  dall'Assessore
regionale destinato alla Presidenza della Regione,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana  n.  54  del  16  novembre
2007, e sulla base dei «Criteri di valutazione di dirigenti di  prima
fascia, dirigenti generali,  dirigenti  responsabili  uffici  diretta
collaborazione» di cui alla nota n.  90/spcs  del  30  novembre  2007
dell'assessore regionale destinato alla Presidenza.