Art. 16 Disposizioni finali e abrogazioni di norme 1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. 2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente art. 8 e' costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012; a decorrere dalla stessa data la funzione di programmazione e monitoraggio e' svolta dagli uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli assessori regionali ai sensi del precedente art. 6. 3. I servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011. 4. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole «e Servizio di controllo interno strategico» di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'art. 2 del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.