Art. 16 
 
             Disposizioni finali e abrogazioni di norme 
 
    1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente  regolamento
non devono derivare oneri economici aggiuntivi per  l'Amministrazione
regionale. 
    2. L'Organismo indipendente di valutazione di cui  al  precedente
art. 8 e' costituito ed opera con decorrenza dal 1° settembre 2012; a
decorrere  dalla  stessa  data  la  funzione  di   programmazione   e
monitoraggio e' svolta dagli uffici di Gabinetto del Presidente della
Regione e degli assessori regionali ai sensi del precedente art. 6. 
    3.  I  servizi   di   pianificazione   e   controllo   strategico
disciplinati dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art.  4  della
legge regionale 10 dicembre 2001, n.  20  sono  soppressi  e  cessano
dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data  provvedono  a
definire le  procedure  di  valutazione  delle  performance  relative
all'anno 2011. 
    4.  Le  procedure  di  nomina  dell'Organismo   indipendente   di
valutazione e  quelle  relative  alla  costituzione  della  struttura
tecnica di supporto sono avviate  immediatamente  dopo  l'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
    5. Sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art.  4
della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole «e  Servizio
di controllo interno strategico» di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'art.  2
del decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8.