Art. 17 
 
 Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance negli enti 
    di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 
 
    1. Gli enti di cui all'art. 1 della  legge  regionale  15  maggio
2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento,
nell'esercizio  della  loro  autonomia  organizzativa  adeguano   con
appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni  ed  ai
principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge  regionale  5
aprile 2011, n. 5.