Art. 17 Misurazione, valutazione e trasparenza della perfomance negli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 1. Gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con le disposizioni del presente regolamento, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa adeguano con appositi provvedimenti i propri ordinamenti alle disposizioni ed ai principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.