Art. 29.
                   Indennita' e benefici economici
 
   1.   A  decorrere  dal  1  gennaio  1988  competono  le  seguenti
indennita':
     a)  al  personale che ai sensi della vigente normativa regionale
disimpegna mansioni di vigilanza,  l'indennita'  annua  lorda  di  L.
480.000 per 12 mesi;
     b)  al  personale  con qualifica di funzionario con direzione di
unita' organica a livello di ufficio, nonche' al  personale  laureato
munito   della   prescritta   abilitazione   per   l'esercizio  della
professione e iscrizione all'albo che operi in  posizione  di  staff,
l'indennita' annua lorda di L. 1.000.000 per 12 mesi;
     c)   al   personale   con   qualifica   di  dirigente  regionale
l'indennita' di direzione di struttura a livello di  servizio  di  L.
3.000.000 lorde annue per 12 mesi;
     d)  al  personale  con qualifica di dirigente regionale generale
l'indennita' di funzione di L. 4.600.000 lorde annue per 12 mesi;
     e) al personale delle qualifiche dirigenziali l'indennita' annua
lorda non pensionabile di L. 2.000.000  vincolata  alla  presenza  in
servizio.  Il  corrispondente  importo  mensile  e' ridotto, per ogni
giornata di assenza, di 1/26 o di 1/22 in relazione all'articolazione
dell'orario  settimanale  di  servizio.  La  predetta  indennita'  e'
fissata in L. 1.000.000 per il periodo  1  luglio  1987-31  dicembre
1987;
     f)  le  indennita'  di  coordinamento  rimangono  fissate  negli
importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi
degli  enti  locali  e  delle  Regioni e degli istituti autonomi case
popolari;
     g)  l'indennita'  di rischio di cui all'art. 30, lett. i), della
legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, e' elevata da L. 120.000  a  L.
240.000 per 12 mensilita';
     h)  l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 31 della legge
regionale 3 luglio 1984, n. 30, e' elevata a L. 750 orarie.
   2.  In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione pari
al 2,50 per cento del  trattamento  economico  iniziale  di  livello,
riassorbito   in   occasione  della  corresponsione  del  salario  di
anzianita'.
   3.  Analogo  beneficio  e'  riconosciuto  al  personale  che abbia
diritto all'attribuzione degli aumenti  periodici  di  stipendio,  ai
sensi  dell'art.  1  della  legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni.