Art. 19.
                         Pattuizioni generali
 
   1.  I  contratti ad esecuzione continua o periodica sono stipulati
per una durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'ibbligo
per l'aggiudicatario di prestare cauzione o idonea garanzia.
   2.  E'  esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate
dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti.
   3.  Pagamenti  in  conto  e  comunque anticipazioni possono essere
effettuati, previa prestazione al cinquanta per cento della spesa, da
recuperarsi   all'atto  del  pagamento  del  prezzo  se  in  un'unica
soluzione, o proporzionalmente alle singole rate.
   4.  Le  garanzie  previste  dal  presente  articolo possono essere
prestate anche mediante polizza fidejussoria.