Art. 19. Pattuizioni generali 1. I contratti ad esecuzione continua o periodica sono stipulati per una durata non superiore a nove anni e devono prevedere l'ibbligo per l'aggiudicatario di prestare cauzione o idonea garanzia. 2. E' esclusa la corresponsione di interessi su somme anticipate dall'aggiudicatario per l'esecuzione dei contratti. 3. Pagamenti in conto e comunque anticipazioni possono essere effettuati, previa prestazione al cinquanta per cento della spesa, da recuperarsi all'atto del pagamento del prezzo se in un'unica soluzione, o proporzionalmente alle singole rate. 4. Le garanzie previste dal presente articolo possono essere prestate anche mediante polizza fidejussoria.