Art. 22. Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione 1. Nel contratto puo' prevedersi il pagamento rateale del prezzo subordinatamente all'adempimento della prestazione principale o secondo l'avanzamento dei lavori, da certificarsi a cura del dirigente del servizio interessato alla esecuzione del contratto stesso o della persona eventualmente preposta alla direzione dei lavori, oppure che il pagamento del prezzo sia effettuato in unica soluzione dopo il collaudo finale. 2. La restituzione delle cauzioni puo' avvalersi soltanto dopo il collaudo finale, o, se prevista, dopo l'approvazione dello stesso, ovvero dopo il rilascio del certificato di conformita'.