Art. 22.
          Pagamento del prezzo e restituzione della cauzione
 
   1.  Nel  contratto puo' prevedersi il pagamento rateale del prezzo
subordinatamente  all'adempimento  della  prestazione  principale   o
secondo   l'avanzamento  dei  lavori,  da  certificarsi  a  cura  del
dirigente del servizio  interessato  alla  esecuzione  del  contratto
stesso  o  della  persona  eventualmente  preposta alla direzione dei
lavori, oppure che il pagamento del prezzo sia  effettuato  in  unica
soluzione dopo il collaudo finale.
   2.  La restituzione delle cauzioni puo' avvalersi soltanto dopo il
collaudo finale, o, se prevista, dopo  l'approvazione  dello  stesso,
ovvero dopo il rilascio del certificato di conformita'.