Art. 23.
                         Revisione dei prezzi
 
   1.  La  revisione dei prezzi e' ammessa per i contratti di appalto
di lavori o servizi, nonche' inerenti a forniture a  somministrazione
continuata  o  periodica,  quando  il  costo complessivo dei lavori o
servizi e delle forniture  e'  aumentato  o  diminuito  nella  misura
percentuale  stabilita  dalla  legislazione  statale vigente, secondo
l'indice   di   variazione   dei    prezzi    correnti    intervenuti
successivamente all'aggiudicazione.
   2.  La  revisione si intende operativa soltanto per la parte della
differenza eccedente la misura della  percentuale  di  cui  al  comma
precedente.
   3.  l'indice  di  variazione  dei prezzi e' desunto dal bollettino
della Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato
territorialmente  competente  nel  luogo di esecuzione del contratto,
ovvero  dalle   tabelle   pubblicate   dal   dipartimento   regionale
all'assetto  del  territorio  tramite le sedi provinciali competenti,
allorche' trattasi di incrementi dei costi di mano  d'opera  esso  e'
desunto  da  certificazione  rilasciata  o convalidata dal competente
ufficio di lavoro e della massima occupazione.
   4.  il contratto o i capitolati d'appalto devono indicare, ai fini
della decorrenza del diritto della revisione dei prezzi, il  relativo
termine  iniziale o i criteri di determinazione dello stesso, nonche'
le modalita' di calcolo della revisione medesima.
   5.   Nel   caso   siano   corrisposte   anticipazioni  sul  prezzo
contrattuale la revisione prezzi  e'  ammessa  soltanto  sull'importo
eccedente quello anticipato.
   6.  La  revisione  dei  prezzi  e'  disposta,  per  le  rispettive
competenze, con deliberazione della giunta regionale, dell'ufficio di
-presidenza  del  consiglio  e  degli organismi rappresentativi degli
enti strumentali.