Art. 23. Revisione dei prezzi 1. La revisione dei prezzi e' ammessa per i contratti di appalto di lavori o servizi, nonche' inerenti a forniture a somministrazione continuata o periodica, quando il costo complessivo dei lavori o servizi e delle forniture e' aumentato o diminuito nella misura percentuale stabilita dalla legislazione statale vigente, secondo l'indice di variazione dei prezzi correnti intervenuti successivamente all'aggiudicazione. 2. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la misura della percentuale di cui al comma precedente. 3. l'indice di variazione dei prezzi e' desunto dal bollettino della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nel luogo di esecuzione del contratto, ovvero dalle tabelle pubblicate dal dipartimento regionale all'assetto del territorio tramite le sedi provinciali competenti, allorche' trattasi di incrementi dei costi di mano d'opera esso e' desunto da certificazione rilasciata o convalidata dal competente ufficio di lavoro e della massima occupazione. 4. il contratto o i capitolati d'appalto devono indicare, ai fini della decorrenza del diritto della revisione dei prezzi, il relativo termine iniziale o i criteri di determinazione dello stesso, nonche' le modalita' di calcolo della revisione medesima. 5. Nel caso siano corrisposte anticipazioni sul prezzo contrattuale la revisione prezzi e' ammessa soltanto sull'importo eccedente quello anticipato. 6. La revisione dei prezzi e' disposta, per le rispettive competenze, con deliberazione della giunta regionale, dell'ufficio di -presidenza del consiglio e degli organismi rappresentativi degli enti strumentali.