Art. 24.
                         Capitolati generali
 
   1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da apllicarsi a
determinati tipi di contratto, sono approvati dal consiglio regionale
su  proposta  della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del
consiglio regionale, per le rispettive competenze.
   2.  Nel  capitolato  generale possono essere previste le modalita'
per la  risoluzione  arbitrale  delle  controversie  insorte  durante
l'esecuzione del contratto.