Art. 24. Capitolati generali 1. I capitolati generali, contenenti le condizioni da apllicarsi a determinati tipi di contratto, sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per le rispettive competenze. 2. Nel capitolato generale possono essere previste le modalita' per la risoluzione arbitrale delle controversie insorte durante l'esecuzione del contratto.