Art. 25.
               Contratti soggetti a rinnovazione tacita
 
   1.  Quando  di  un  contratto  sia prevista la rinnovazione tacita
salvo disdetta entro un termine prefissato, la mancata disdetta  deve
essere  esplicitamente autorizzata per iscritto dall'autorita' che ha
stipulato il contratto stesso; a tal fine il  dirigente  preposto  e'
tenuto  ad  informare  per iscritto l'autorita' suddetta, non meno di
quarantacinque giorni prima della  scadenza  del  termine  utile  per
comunicare validamente la disdetta della scadenza medesima.