Art. 25. Contratti soggetti a rinnovazione tacita 1. Quando di un contratto sia prevista la rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, la mancata disdetta deve essere esplicitamente autorizzata per iscritto dall'autorita' che ha stipulato il contratto stesso; a tal fine il dirigente preposto e' tenuto ad informare per iscritto l'autorita' suddetta, non meno di quarantacinque giorni prima della scadenza del termine utile per comunicare validamente la disdetta della scadenza medesima.