Art. 26.
             Preposto alle gare e alla trattativa privata
 
   1.   Le  gare  sono  presiedute,  per  la  rispettiva  competenza,
dall'assessore  regionale  preposto  al   settore   interessato,   al
presidente  del  consiglio,  dal  reppresentante  legale  degli  enti
strumentali ovvero dal dirigente o da altro  funzionario  incaricato,
coadiuvato  dal  dirigente dell'ufficio interessato alla stipulazione
del contratto o  da  un  suo  incaricato  o,  in  loro  mancanza,  da
funzionari, all'uopo designati dagli organi citati.
   2.  Quanto  disposto  dal  comma  precedente si applica anche alla
trattativa provata, ivi compresa l'eventuale gara ufficiosa.