Art. 26. Preposto alle gare e alla trattativa privata 1. Le gare sono presiedute, per la rispettiva competenza, dall'assessore regionale preposto al settore interessato, al presidente del consiglio, dal reppresentante legale degli enti strumentali ovvero dal dirigente o da altro funzionario incaricato, coadiuvato dal dirigente dell'ufficio interessato alla stipulazione del contratto o da un suo incaricato o, in loro mancanza, da funzionari, all'uopo designati dagli organi citati. 2. Quanto disposto dal comma precedente si applica anche alla trattativa provata, ivi compresa l'eventuale gara ufficiosa.