Art. 27.
                       Efficacia del contratto
 
   1.  Il  contratto  e'  immediatamente  vincolante  per  il privato
contraente  dal  momento  della   aggiudicazione,   mentre   per   la
amministrazione    gli    obblighi   contrattuali   decorrono   dalla
stipulazione o, se prevista, dalla approvazione del contratto  stesso
a norma del successivo art. 42.