Art. 28.
                      Raggruppamento di imprese
 
   1.   Per  la  partecipazione  di  imprese  raggruppate  alle  gare
disciplinate  dalla  presente  legge  si  applica   quanto   disposto
dall'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.
   2.   Le   imprese   raggruppate  all'atto  dell'offerta  e  quelle
subentranti nei casi previsti dall'art. 9, ottavo e nono comma, della
legge  statale  suindicata  debbono  essere  inscritte  all'albo  dei
fornitori  della  Regione  nella  categoria  tecnica  o  merceologica
indicata  nell'avviso di gara e ciascuna di esse deve essere iscritta
nella classe di cui al successivo  art.  43,  quarto  comma,  per  un
importo   non   inferiore  ad  un  quinto  dell'importo  oggetto  del
contratto, fermo restando che la somma degli importi per i  quali  le
imprese  sono  iscritte  sia  almeno  pari  all'importo  contrattuale
complessivo.