Art. 28. Raggruppamento di imprese 1. Per la partecipazione di imprese raggruppate alle gare disciplinate dalla presente legge si applica quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113. 2. Le imprese raggruppate all'atto dell'offerta e quelle subentranti nei casi previsti dall'art. 9, ottavo e nono comma, della legge statale suindicata debbono essere inscritte all'albo dei fornitori della Regione nella categoria tecnica o merceologica indicata nell'avviso di gara e ciascuna di esse deve essere iscritta nella classe di cui al successivo art. 43, quarto comma, per un importo non inferiore ad un quinto dell'importo oggetto del contratto, fermo restando che la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte sia almeno pari all'importo contrattuale complessivo.