Art. 19. Conferma delle autorizzazioni 1. I titolari di laboratorio di analisi gia' autorizzati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, comma 2, devono produrre, pena la decadenza dell'autorizzazione, domanda di mantenimento in esercizio del laboratorio nelle sue articolazioni nonche' richiedere la classificazione funzionale a norma del precedente art. 3. 2. Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 6. 3. Accertata la sussistenza dei requisiti la giunta regionale procede alla classificazione ed alla conferma della autorizzazione. 4. Ove non sussistono tutti i requisiti, ad eccezione di quelli previsti per il personale che devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 11, puo' autorizzre il mantenimento in eserczio e classifica il laboratorio. 5. Per quanto concerne la dotazione minima di tecnici di laboratorio l'adeguamento puo' essere conseguito anche utilizzando operatori che, alla data del 24 febbraio 1984, abbiano svolto negli ultimi cinque anni senza soluzione di continuita' le relative mansioni nella stessa struttura. 6. Per quanto riguarda il personale, tutti i laboratori devono adeguarsi alle norme della presente legge entro il 24 febbraio 1989. 7. In fase di prima attuazione della presente legge, i laboratori in possesso di requisiti superiori ai minimi previsti dalle allegate tabelle B, C e D possono chiedere, contestualmente alla domanda di conferma della autorizzazione, di esssere ammessi ad eseguire annualmente un numero di esami superiori a quello previsto dall'allegato A. 8. Per i fini di cui al precedente comma 7, la giunta regionale esaminate le domande presentate e sentita la commissione di cui al precedente art. 11, riferisce al consiglio regionale il quale adotta apposito atto d'indirizzo per la successiva attivita' di conferma delle autorizzazioni da parte della giunta regionale.