Art. 20.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Alle  spese  per  il  funzionamento  della  commissione di cui
all'art.  11,  sara'  fatto  fronte  per  l'esercizio  1988  con   le
disponibilita'  previste  al  cap. 17100, e per i successivi esercizi
con legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 6 giugno 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26
aprile 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  30
maggio 1988.
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   (Omissis).