Art. 25.
                      Regolamento di attuazioni
 
   1.  Il  Consiglio  regionale,  entro  il  31 marzo 1990 approva il
regolamento di attuazione.
   2. Il regolamento disciplina tra l'altro:
     a)  i termini per la pubblicazione dei bandi di concorso e delle
relative graduatorie;
     b)  le procedure e le modalita' per l'accertamento dei requisiti
di merito e di reddito;
     c)  le  modalita'  e  i termini per l'erogazione dell'assegno di
studio;
     d) le modalita' di erogazione del prestito d'onore;
     e)  le tipologie e gli standards tecnici per i servizi e la loro
gestione;
     f)  gli  obblighi  e  i  diritti degli studenti alloggiati nelle
residenze universitarie;
     g)  le  ipotesi  di sospensione, decadenza o revoca dei benefici
concernenti gli interventi a concorso per venir  meno  dei  requisiti
prescritti o per violazione di obblighi di comportamento;
     h)  le  procedure  di  accertamento  delle  ipotesi  sub  g) nel
rispetto del principio del contraddittorio.