Art. 25. Regolamento di attuazioni 1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo 1990 approva il regolamento di attuazione. 2. Il regolamento disciplina tra l'altro: a) i termini per la pubblicazione dei bandi di concorso e delle relative graduatorie; b) le procedure e le modalita' per l'accertamento dei requisiti di merito e di reddito; c) le modalita' e i termini per l'erogazione dell'assegno di studio; d) le modalita' di erogazione del prestito d'onore; e) le tipologie e gli standards tecnici per i servizi e la loro gestione; f) gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati nelle residenze universitarie; g) le ipotesi di sospensione, decadenza o revoca dei benefici concernenti gli interventi a concorso per venir meno dei requisiti prescritti o per violazione di obblighi di comportamento; h) le procedure di accertamento delle ipotesi sub g) nel rispetto del principio del contraddittorio.