Art. 26.
                          Tasse e contributi
 
   1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico
approvato con regio decreto 31 agosto 1939,  n.  1592,  a  carico  di
coloro  che  conseguono  l'abilitazione  dell'esercizio professionale
essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una  Universita'
avente sede in Toscana, e' fissata in lire 150.000.
   2.  L'effettuato  pagamento  -  da  eseguirsi  su  apposito  conto
corrente  postale  intestato  alla  Regione  Toscana  -  Servizio  di
Tesoreria - deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo
di abilitazione ovvero, per le professioni per le  quali  non  si  fa
luogo  al  rilascio  del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o
nel ruolo professionale.
   3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre
1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti  alle  Universita'  di
appartenenza   le  quali  provvedono  con  ricorrenza  bimestrale  ad
accreditare alla Regione le somme riscosse.
   4.  Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le
norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.