Art. 26. Tasse e contributi 1. La tassa prevista dal primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione dell'esercizio professionale essendo provvisti di titolo accademico conseguito in una Universita' avente sede in Toscana, e' fissata in lire 150.000. 2. L'effettuato pagamento - da eseguirsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Toscana - Servizio di Tesoreria - deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. 3. I contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono corrisposti dagli studenti alle Universita' di appartenenza le quali provvedono con ricorrenza bimestrale ad accreditare alla Regione le somme riscosse. 4. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le norme previste in materia di tasse sulle concessioni regionali.