Art. 28. Assegnazione Personale e Beni 1. L'assegnazione del personale e dei beni connessi con la delega prevista dalla presente legge e' disciplinata dalle norme dell'apposita legge regionale recante la disciplina generale per l'assegnazione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni. 2. In attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 1 marzo 1989, n. 15.