Art. 28.
                    Assegnazione Personale e Beni
 
   1.  L'assegnazione del personale e dei beni connessi con la delega
prevista  dalla  presente   legge   e'   disciplinata   dalle   norme
dell'apposita  legge  regionale  recante  la  disciplina generale per
l'assegnazione delle risorse agli enti destinatari  della  delega  di
funzioni.
   2.  In  attesa dell'entrata in vigore della legge regionale di cui
al comma precedente si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  7
della legge regionale 1› marzo 1989, n. 15.