Art. 47. Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite al decreto Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 1. L'amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni della Sardegna in base al decreto del presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all'assistenza pubblica - e' autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1990, la somma complessiva di lire 11.076.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, cosi' come modificato dal ventiduesimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. Detto stanziamento e' cosi' suddiviso: lire 10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della Sardegna: a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT; b) per lire 5.382.000.000 im misura uguale fra tutti i comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun comune dovra' garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979; lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1990-1991. 3. E' autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l'ulteriore spesa di lire 88.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).