Art. 47.
      Finanziamenti ai comuni per lo svolgimento delle funzioni
  attribuite al decreto Presidente della Repubblica n. 348 del 1979
 
   1.   L'amministrazione   regionale,   al  fine  di  assicurare  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai  comuni  della  Sardegna  in
base  al  decreto  del presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.
348  -  escluse  quelle  relative  all'assistenza   pubblica   -   e'
autorizzata  ad  erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1990, la
somma  complessiva  di  lire   11.076.000.000   quale   quota   dello
stanziamento  corrisposto  dallo  Stato  ai  sensi del ventisettesimo
comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n.  887,  cosi'  come
modificato  dal  ventiduesimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
   2. Detto stanziamento e' cosi' suddiviso:
    lire  10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i comuni della
Sardegna:
      a)  per  lire  5.382.000.000  in  proporzione  alla popolazione
residente in ciascun comune, secondo i dati ISTAT;
      b)  per lire 5.382.000.000 im misura uguale fra tutti i comuni,
fermo restando che con  le  somme  assegnate  ciascun  comune  dovra'
garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole  elementari,  le  rimanenti  somme  potranno
essere  utilizzate  anche  per  il finanziamento delle spese connesse
all'ampliamento  delle  piante  organiche  conseguente  all'esercizio
delle  funzioni  attribuite  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 348 del 1979;
    lire  312.000.000  (cap.  11032)  da  ripartire  tra  i comuni di
Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di  studio
per  convittori  o  semiconvittori  rispettivamente presso i convitti
nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno"  di  Sassari
in  ragione  del  numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico
1990-1991.
   3. E' autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e
relativi ai posti gratuiti  di  studio,  l'ulteriore  spesa  di  lire
88.000.000  da  sostenersi  con  mezzi  propri  della  Regione  (cap.
11032/01).