Art. 49. Programma di formazione professionale 1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1990, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'art. 31 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 47. 2. La quota di mezzi propri della regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990 e' determinata in lire 69.800.000.000 (cap. 10001). 3. La spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, e' fissata in lire 100.000.000.000 (capitoli 10001/parte, 10002 e 10003). 4. E' autorizzato, nel 1990, il finanziamento, a valere sui fondi regionali, delle attivita' corsuali di prosecuzione, di cui alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 4, di attivita' di formazione professionale gia' attivate nel 1989, a valere su linee di bilancio comunitarie e statali, sulla base di parametri di spesa riconosciuti nel medesimo anno 1989 che, in relazione alla normativa comunitaria di cui al regolamento CEE 2053/1988 e seguenti, relativi alle missioni dei fondi strumentali ed in relazione ai programmi pluriennali approvati ai sensi della normativa stessa, non fruiscano di linee di finanziamento extra-regionali (cap. 10001). 5. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, e' determinato in lire 80.000 orarie. 6. In conseguenza delle economie di stanziamento verificatesi al 31 dicembre 1989 sono autorizzate, nell'anno 1990, le seguenti spese: lire 210.000.000 (cap. 10013) previste dall'art. 74 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, per la effettuazione di un corso triennale di formazione per educatori professionali; lire 1.500.000.000 (cap. 10013/01) previste dall'art. 115 della predetta legge per contributi una tantum agli enti addetti all'attivita' formativa; lire 1.000.000.000 (cap. 10013/02) previste dagli articoli 13 e 18 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, per contributi per la formazione di nuovi quadri dirigenti ed imprenditori.