Art. 51.
                            Fondo sociale
 
   1.  A  parziale  deroga  delle  competenze  stabilite  dalla legge
regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono gravare sul fondo sociale di
cui  alla  legge  regionale  7  aprile  1965,  n. 10, le spese per la
corresponsione dei sussidi una tantum ai  lavoratori  disoccupati  ai
termini  dell'art.  2,  punto  1,  di detta legge, limitatamente alle
richieste pervenute ed in istuttoria al 31 dicembre 1988.