Art. 51. Fondo sociale 1. A parziale deroga delle competenze stabilite dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono gravare sul fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, le spese per la corresponsione dei sussidi una tantum ai lavoratori disoccupati ai termini dell'art. 2, punto 1, di detta legge, limitatamente alle richieste pervenute ed in istuttoria al 31 dicembre 1988.