Art. 52. Cantieri scuola e di lavoro 1. Agli allievi-operai avviati nei cantieri scuola e di lavoro previsti dall'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, compete, in analogia a quanto corrisposto agli allievi avviati nei cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni ed all'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1986, n. 111, giusto il decreto ministeriale 12 dicembre 1977, un assegno pr ogni giornata di effettiva presenza; detto assegno subira' gli aumenti previsti dal terzo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418. 2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere - direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, nonche' al capo cantiere - personale istruttore per i cantieri di cui all'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28. 3. Al capo squadra ed al vice-capo cantiere, ovvero vice istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri di cui alle precedenti leggi regionali viene applicata una retribuzione lorda giornaliera pari all'80 per cento di quella prevista per il capo cantiere - direttore dei lavori e per il capo cantiere personale istruttore; allo stesso personale compete inoltre l'assegno giornaliero previsto dalla gia' citata legge n. 418 del 1975. 4. L'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare, nella misura del 5 per cento del costo totale della mano d'opera prevista per ciascun progetto e fino alla concorrenza massima di lire 5.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed attrezzature, nonche' per il nolo di mezzi meccanici necessari per il buon funzionamento dei cantieri di cui all'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.