Art. 52.
                     Cantieri scuola e di lavoro
 
   1.  Agli  allievi-operai  avviati  nei cantieri scuola e di lavoro
previsti dall'art. 13 della legge regionale 7  giugno  1984,  n.  28,
compete,  in  analogia  a quanto corrisposto agli allievi avviati nei
cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7  aprile
1965,  n.  10,  e successive modificazioni ed all'art. 20 del decreto
del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1986, n. 111, giusto
il decreto ministeriale 12 dicembre 1977, un assegno pr ogni giornata
di effettiva presenza; detto assegno subira' gli aumenti previsti dal
terzo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418.
   2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere
- direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici  di  cui
alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, nonche' al capo cantiere -
personale istruttore per i cantieri di cui all'art.  13  della  legge
regionale 7 giugno 1984, n. 28.
   3.   Al  capo  squadra  ed  al  vice-capo  cantiere,  ovvero  vice
istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri  di  cui
alle  precedenti  leggi  regionali  viene  applicata una retribuzione
lorda giornaliera pari all'80 per cento di  quella  prevista  per  il
capo cantiere - direttore dei lavori e per il capo cantiere personale
istruttore;  allo  stesso   personale   compete   inoltre   l'assegno
giornaliero previsto dalla gia' citata legge n. 418 del 1975.
   4.  L'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare, nella
misura del 5 per cento del costo totale della mano  d'opera  prevista
per  ciascun  progetto  e  fino  alla  concorrenza  massima  di  lire
5.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed  attrezzature,
nonche'  per  il  nolo  di  mezzi  meccanici  necessari  per  il buon
funzionamento dei cantieri di cui all'art. 13 della legge regionale 7
giugno 1984, n. 28.