Art. 53.
                         Pubblica istruzione
 
   1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 puo' essere utilizzato
anche durante il corso  dell'anno  scolastico  1989-1990  qualora  si
verifichino esigenze gravi ed impreviste.
   2.  L'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  ad erogare, per
l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap.  11026)  contributi
straordinari  ai  comuni  sede di scuole secondarie superiori ed alle
province per il completamento e l'arredamento di case dello  studente
o  di  strutture  da  destinare  a  servizi  di  mensa per gli alunni
pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione  della
spesa  e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 14 della
legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per  dette  finalita'  possono
essere  utilizzate  anche  le  somme  disponibili,  quali  residui di
stanziamento, sul capitolo 11026.
   3. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai comuni
ed agli organismi preposti all'attuazione del  diritto  allo  studio,
non  inclusi  o  inclusi  in  modo  parziale nei precedenti programmi
d'intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31,  contributi
per  complessive  lire  730.000.000  (cap. 11027); nella ripartizione
valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta  regionale  per
l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.