Art. 53. Pubblica istruzione 1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 puo' essere utilizzato anche durante il corso dell'anno scolastico 1989-1990 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste. 2. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai comuni sede di scuole secondarie superiori ed alle province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione della spesa e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalita' possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare ai comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d'intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.