Art. 60.
         Finanziamenti per l'attivita' istituzionale di enti
       ed organismi con finalita' didattiche e socio-culturali
 
   1.  E' istituito nel bilancio della regione per l'anno finanziario
1990  il  capitolo  11099  denominato   "Finanziamenti   a   sostegno
dell'attivita'  istituzionale  di  enti  ed  organismi  con finalita'
didattiche  e  socio-culturali"  con   una   stanziamento   di   lire
5.500.000.000.
   2.  Sulle  dotazioni di detto capitolo, le autorizzazioni di spesa
per contributi e finanziamenti in  favore  degli  enti  ed  organismi
appresso  elencati e di cui alle leggi regionali a fianco di ciascuno
indicate, sono confermate nella stessa misura per essi prevista dalla
legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e dal bilancio 1989:
    Consorzio  per  la  gestione  del  conservatorio  musicale "Luigi
Canepa" di Sassari (legge regionale 26 giugno 1969, n. 30);
    Istituto  artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero (L.R. 27
giugno 1979, n. 54);
    Sezione  staccata dell'istituto superiore di educazione fisica di
L'Aquila, operante in Cagliari (legge regionale 31  maggio  1984,  n.
27);
    Centri  per  i  servizi  culturali  operanti  in  Sardegna (legge
regionale 15 giugno 1978, n. 37);
    Istituto  degli  studi  e  programmi per il Mediterraneo (ISPROM)
(legge regionale 27 novembre 1979, n. 61);
    Istituto  sardo  per la storia della resistenza e della Autonomia
(legge regionale 5 novembre 1985, n. 25).
   3.  Fino  alla adozione di una piu' organica disciplina in materia
di interventi culturali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere, con carico alle residue disponibilita' del capitolo di cui
al precedente primo comma, contributi a favore di enti o associazioni
senza  fini  di  lucro,  che  svolgano  sulla  base di circostanziati
programmi da sottoporre all'approvazione  dell'Assessorato  regionale
competente  in  materia  di  beni  culturali  esclusiva  attivita' di
studio, di ricerca, di documentazione, di promozione  e  divulgazione
su problematiche di particolare rilievo socio-culturale.
   4.  Sempreche' correlati alle finalita' di cui al precedente terzo
comma e non a pagamento, possono concorrere a formare detti programmi
anche  seminari  e  stages  formativi  nonche'  manifestazioni  anche
pubbliche di divulgazione delle iniziative dei loro contenuti  e  dei
loro risultati.
   5.  I  contributi  di  cui al precedente terzo comma sono concessi
previa deliberazione della giunta regionale  adottata  su  iniziativa
dell'assessore    della    pubblica   istruzione,   beni   culturali,
informazione, spettacolo e sport di concerto  con  l'assessore  della
programmazione  bilancio  ed  assetto  del  territorio;  non  possono
eccedere il novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile  e
devono  essere  utilizzati in misura non inferiore a due terzi per la
copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi  approvati,
e  per  non  piu'  di  un  terzo per sopperire alle spese generali di
funzionamento dell'organismo beneficiario.
   6.  Le  domande per il conseguimento del beneficio contributivo di
cui  al  terzo  comma  devono   essere   presentate   all'assessorato
competente  di norma non oltre il 30 ottobre dell'anno immediatamente
precedente a quello di svolgimento delle attivita'  programmate,  col
corredo:
    del programma di attivita' di un dettaglio preventivo finanziario
a pareggio, con indicazione delle varie voci sia di  entrata  che  di
spesa;
    dell'atto  costitutivo dell'organismo richiedente, che attesti il
possesso dei prescritti requisiti soggettivi di ammissibilita'.
   7.  Per  l'anno  1990,  in deroga a quanto previsto dal precedente
sesto comma, le domande devono essere presentate entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   8.  Al pagamento del contributo si provvede mediante anticipazione
dell'ottanta  per  cento  sempreche'  richiesta,   subito   dopo   la
registrazione   del   decreto  assessoriale  di  concessione,  previa
prestazione in favore dell'amministrazione regionale di  fidejussione
bancaria  o polizza assicurativa di importo corrispondente. Al saldo,
ovvero  al  pagamento  dell'intero  contributo  in  caso  di  mancata
anticipazione,  si  provvede  ad avvenuta attuazione del programma di
attivita'  finanziato,  su  presentazione  di   analitica   relazione
consuntiva    dell'attivita'    svolta    corredata    della   dovuta
documentazione probatoria di spesa.