Art. 60. Finanziamenti per l'attivita' istituzionale di enti ed organismi con finalita' didattiche e socio-culturali 1. E' istituito nel bilancio della regione per l'anno finanziario 1990 il capitolo 11099 denominato "Finanziamenti a sostegno dell'attivita' istituzionale di enti ed organismi con finalita' didattiche e socio-culturali" con una stanziamento di lire 5.500.000.000. 2. Sulle dotazioni di detto capitolo, le autorizzazioni di spesa per contributi e finanziamenti in favore degli enti ed organismi appresso elencati e di cui alle leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, sono confermate nella stessa misura per essi prevista dalla legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e dal bilancio 1989: Consorzio per la gestione del conservatorio musicale "Luigi Canepa" di Sassari (legge regionale 26 giugno 1969, n. 30); Istituto artistico musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero (L.R. 27 giugno 1979, n. 54); Sezione staccata dell'istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila, operante in Cagliari (legge regionale 31 maggio 1984, n. 27); Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna (legge regionale 15 giugno 1978, n. 37); Istituto degli studi e programmi per il Mediterraneo (ISPROM) (legge regionale 27 novembre 1979, n. 61); Istituto sardo per la storia della resistenza e della Autonomia (legge regionale 5 novembre 1985, n. 25). 3. Fino alla adozione di una piu' organica disciplina in materia di interventi culturali, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, con carico alle residue disponibilita' del capitolo di cui al precedente primo comma, contributi a favore di enti o associazioni senza fini di lucro, che svolgano sulla base di circostanziati programmi da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale competente in materia di beni culturali esclusiva attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di promozione e divulgazione su problematiche di particolare rilievo socio-culturale. 4. Sempreche' correlati alle finalita' di cui al precedente terzo comma e non a pagamento, possono concorrere a formare detti programmi anche seminari e stages formativi nonche' manifestazioni anche pubbliche di divulgazione delle iniziative dei loro contenuti e dei loro risultati. 5. I contributi di cui al precedente terzo comma sono concessi previa deliberazione della giunta regionale adottata su iniziativa dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport di concerto con l'assessore della programmazione bilancio ed assetto del territorio; non possono eccedere il novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e devono essere utilizzati in misura non inferiore a due terzi per la copertura delle dirette spese di attuazione dei programmi approvati, e per non piu' di un terzo per sopperire alle spese generali di funzionamento dell'organismo beneficiario. 6. Le domande per il conseguimento del beneficio contributivo di cui al terzo comma devono essere presentate all'assessorato competente di norma non oltre il 30 ottobre dell'anno immediatamente precedente a quello di svolgimento delle attivita' programmate, col corredo: del programma di attivita' di un dettaglio preventivo finanziario a pareggio, con indicazione delle varie voci sia di entrata che di spesa; dell'atto costitutivo dell'organismo richiedente, che attesti il possesso dei prescritti requisiti soggettivi di ammissibilita'. 7. Per l'anno 1990, in deroga a quanto previsto dal precedente sesto comma, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. Al pagamento del contributo si provvede mediante anticipazione dell'ottanta per cento sempreche' richiesta, subito dopo la registrazione del decreto assessoriale di concessione, previa prestazione in favore dell'amministrazione regionale di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo corrispondente. Al saldo, ovvero al pagamento dell'intero contributo in caso di mancata anticipazione, si provvede ad avvenuta attuazione del programma di attivita' finanziato, su presentazione di analitica relazione consuntiva dell'attivita' svolta corredata della dovuta documentazione probatoria di spesa.