Art. 61. Campionati mondiali calcio 1990. Provvedimenti per manifestazioni collaterali 1. La spesa prevista dall'art. 83 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, primo comma, e' elevata, per l'anno 1990, da L. 1.500.000.000 a L. 2.500.000.000 (cap. 07001/02). 2. Il programma degli interventi per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente primo comma e' approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con gli assessori della programmazione e della pubblica isruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 3. L'amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 11102/04) per la realizzazione, in raccordo con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio 1990, di un programma organico e straordinario di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo in generale, razionalmente articolato sul territorio. 4. Per la messa a punto e l'attuazione del suindicato programma, l'amministrazione regionale puo' avvalersi, mediante, convenzione, della collaborazione di enti ed organismi preferibilmente pubblici, con sede nell'isola ed in possesso della necessaria capacita' tecnico-organizzativa. 5. Il programma delle manifestazioni e' approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con gli assessori della programmazione e del turismo, artigianato e commercio.