Art. 61.
                   Campionati mondiali calcio 1990.
             Provvedimenti per manifestazioni collaterali
 
   1.  La spesa prevista dall'art. 83 della legge regionale 30 maggio
1989, n. 18,  primo  comma,  e'  elevata,  per  l'anno  1990,  da  L.
1.500.000.000 a L. 2.500.000.000 (cap. 07001/02).
   2.   Il  programma  degli  interventi  per  l'utilizzazione  dello
stanziamento di cui  al  precedente  primo  comma  e'  approvato  con
deliberazione  della  Giunta regionale su proposta dell'assessore del
turismo, artigianato e commercio, di concerto con gli assessori della
programmazione   e   della   pubblica   isruzione,   beni  culturali,
informazione, spettacolo e sport.
   3.   L'amministrazione   regionale   e'  autorizzata  a  sostenere
nell'anno finanziario 1990  la  spesa  di  lire  2.500.000.000  (cap.
11102/04)  per  la  realizzazione, in raccordo con lo svolgimento dei
campionati mondiali di  calcio  1990,  di  un  programma  organico  e
straordinario di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo in
generale, razionalmente articolato sul territorio.
   4.  Per  la messa a punto e l'attuazione del suindicato programma,
l'amministrazione regionale puo'  avvalersi,  mediante,  convenzione,
della  collaborazione  di enti ed organismi preferibilmente pubblici,
con  sede  nell'isola  ed  in  possesso  della  necessaria  capacita'
tecnico-organizzativa.
   5.   Il   programma   delle   manifestazioni   e'   approvato  con
deliberazione della  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, di concerto con  gli  assessori  della  programmazione  e  del
turismo, artigianato e commercio.