Art. 66.
                     Ricoveri fuori della regione
                    Legge regionale n. 14 del 1986
 
   1.  Per  l'anno 1990 vengono confermate le misure delle indennita'
giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi
sanitari  fuori della regione stabilite dal secondo comma dell'art. 5
della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14.
   2. Le disposizioni previste dalla legge regionale 22 gennaio 1986,
n. 14, sono estese, limitatamente alle spese di viaggio dei  pazienti
e  degli  accompagnatori, ai tossicodipendenti per il ricovero presso
comunita' terapeutiche.
   3.  La  spesa  per  l'attuazione  del  precedente secondo comma e'
determinata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 12088).