Art. 66. Ricoveri fuori della regione Legge regionale n. 14 del 1986 1. Per l'anno 1990 vengono confermate le misure delle indennita' giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori della regione stabilite dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14. 2. Le disposizioni previste dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 14, sono estese, limitatamente alle spese di viaggio dei pazienti e degli accompagnatori, ai tossicodipendenti per il ricovero presso comunita' terapeutiche. 3. La spesa per l'attuazione del precedente secondo comma e' determinata in lire 1.500.000.000 annue (cap. 12088).