Art. 72. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 1. Nelle tabelle B e C allegate alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, sono introdotte le seguenti modificazioni: alla lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi", ed e' aggiunto il seguente alinea: "- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni". 2. Nella tabella D allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, sono introdotte le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi", ed e' aggiunto il secondo alinea: "- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a qundici giorni". 2) alla lettera b), in ciascuno dei tre alinea, sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei mesi" ed e' aggiunto il seguente quarto alinea: "- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni".