Art. 72.
                      Modifiche ed integrazioni
              alla legge regionale 5 giugno 1989, n. 24
 
   1.  Nelle  tabelle  B  e  C allegate alla legge regionale 5 giugno
1989, n. 24, sono introdotte le seguenti modificazioni:
alla  lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore a sei
mesi", ed e' aggiunto il seguente alinea:
   "-   le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni".
   2. Nella tabella D allegata alla legge regionale 5 giugno 1989, n.
24, sono introdotte le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) sono soppresse le parole "o frazione superiore
a sei mesi", ed e' aggiunto il secondo alinea:
   "-   le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a qundici giorni".
    2) alla lettera b), in ciascuno dei tre alinea, sono soppresse le
parole "o frazione superiore a sei mesi" ed e' aggiunto  il  seguente
quarto alinea:
   "-   le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni".