Art. 30. Manifestazione e gare di pesca sportiva 1. La giunta provinciale, sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare. 2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva sui tratti determinati con le modalita' di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione. 3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non puo' essere superiore a giorni tre. L'autorizzazione deve altresi' indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli organizzatori. 4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori. 5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonche' della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze. 6. E' vietata comunque, la reimmissione nel corso d'acqua del pesce pescato durante la gara. 7. Le amministrazioni provinciali, su istanza delle associazioni dei pescatori sportivi e d'intesa con il competente ente di bonifica, possono indicare canali o tratti di essi, quali campi di gara permanenti. In tali acque e' esclusa la pesca con l'uso della bilancia e lo svolgimento delle gare avviene secondo le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo. Viene inoltre disposta l'apposizione di tabelle, a norma del precedente articolo 28, recanti la scritta: "Regione Lazio - Acque di bonifica - Campo di gara permanente - Pesca consentita a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - articolo 30".