Art. 31. Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture 1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all'interno di aree di proprieta' privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, non e' soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta ecoezione per le disposizioni seguenti: a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca; b) e' vietato l'esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l'uso del motore e' consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca; c) e' vietato l'uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14; d) e' vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici; e) e' vietato il commercio degli animali cosi' storditi ed uccisi; f) il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente articolo 12. 2. Per l'iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, puo' imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilita' del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture. 3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l'esercizio della pesca non e' soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo comma.