Art. 32.
Commercio e trasporto dei prodotti ittici
1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca
derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei periodi
di divieto di cui al precedente articolo 11 e' necessaria una
certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi,
rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione.