Art. 32. Commercio e trasporto dei prodotti ittici 1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente articolo 31, nei periodi di divieto di cui al precedente articolo 11 e' necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione.