Art. 19. Progetti regionali 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge. 2. Detti progetti, saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati. 3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura: a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali ed internazionali; b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio; c) assegni e borse di studio; d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l'utilizzo di strutture della Regione o private; e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei lori familiari rientrati ed all'estero laddove le azioni locali si rilevino insufficienti o inadeguate a coprire l'area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti; f) il finanziamento di biblioteche, l'acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere. 4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico: a) il perfezionamento linguistico e l'adeguamento sociale, culturale e professionale dell'emigrato alla realta' extraisolana di elezione; b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell'emigrato di ritorno.