Art. 18.
               Requisiti del presidio sanitario estero
 
   1. Le forme di concorso pubblico nella spesa previste nel presente
capo  possono  essere concesse per prestazioni sanitarie che, oltre a
presentare i requisiti  di  cui  al  precedente  articolo  14,  siano
erogate dai centri esteri qualificabili di altissima specializzazione
secondo  i  criteri  individuati  dall'articolo  5  del  decreto  del
Ministero della sanita' 3 novembre 1989.