Art. 18.
Requisiti del presidio sanitario estero
1. Le forme di concorso pubblico nella spesa previste nel presente
capo possono essere concesse per prestazioni sanitarie che, oltre a
presentare i requisiti di cui al precedente articolo 14, siano
erogate dai centri esteri qualificabili di altissima specializzazione
secondo i criteri individuati dall'articolo 5 del decreto del
Ministero della sanita' 3 novembre 1989.