Art. 19.
Forme di concorso nella spesa
per prestazioni sanitarie extra CEE
1. Nel caso di ricorso a prestazioni sanitarie erogate presso
centri di altissima specializzazione situati al di fuori degli Stati
membri della CEE, sussistendo le condizioni indicate dai precedenti
articoli 14 e 18, sono previste le seguenti forme di concorso
pubblico nella spesa:
a) rimborso delle spese sanitarie per prestazioni erogate da
centri pubblici o da centri privati senza scopo di lucro con tariffe
controllate dalle locali autorita' sanitarie o da centri diversi;
b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale
accompagnatore, sostenute su mezzi pubblici in classe economica;
c) rimborso delle spese di trasporto del paziente e
dell'eventuale accompagnatore;
d) rimborso delle spese per prestazioni sanitarie a carattere
libero-professionale, comprese quelle fruite in regime di ricovero.
2. I rimborsi previsti dal comma precedente sono a carico delle
Unita' sanitarie locali nella misura dell'80 per cento per le spese
di cui alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per cento per
le spese di cui alla lettera d).
3. La Regione provvede con fondi propri al rimborso della quota
residua.
4. La natura giuridica dei centri di cui al primo comma, lettera
a), e le relative forme di controllo da parte delle autorita'
sanitarie devono essere certificate dalle locali rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.