Art. 19.
                    Forme di concorso nella spesa
                 per prestazioni sanitarie extra CEE
 
   1. Nel caso di ricorso  a  prestazioni  sanitarie  erogate  presso
centri  di altissima specializzazione situati al di fuori degli Stati
membri della CEE, sussistendo le condizioni indicate  dai  precedenti
articoli  14  e  18,  sono  previste  le  seguenti  forme di concorso
pubblico nella spesa:
     a) rimborso delle spese sanitarie  per  prestazioni  erogate  da
centri  pubblici o da centri privati senza scopo di lucro con tariffe
controllate dalle locali autorita' sanitarie o da centri diversi;
     b) rimborso delle spese di viaggio del paziente e dell'eventuale
accompagnatore, sostenute su mezzi pubblici in classe economica;
     c)  rimborso  delle  spese   di   trasporto   del   paziente   e
dell'eventuale accompagnatore;
     d)  rimborso  delle  spese per prestazioni sanitarie a carattere
libero-professionale, comprese quelle fruite in regime di ricovero.
   2. I rimborsi previsti dal comma precedente sono  a  carico  delle
Unita'  sanitarie  locali nella misura dell'80 per cento per le spese
di cui alle lettere a), b) e c) e nella misura del 40 per  cento  per
le spese di cui alla lettera d).
   3.  La  Regione  provvede con fondi propri al rimborso della quota
residua.
   4. La natura giuridica dei centri di cui al primo  comma,  lettera
a),  e  le  relative  forme  di  controllo  da  parte delle autorita'
sanitarie  devono  essere  certificate  dalle  locali  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.