Art. 18. PTRP con contenuti paesistici ed ambientali 1. In attuazione degli indirizzi del PTRG l'Amministrazione regionale, nel quadro di accordi di programma di cui all'articolo 16, comma 1, con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e, eventualmente, con operatori privati interessati, predispone, per le parti del territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale indicate dal predetto PTRG, appositi PTRP aventi particolare attenzione agli aspetti paesistici ed ambientali, con i quali definisce il quadro di trasformabilita' delle aree interessate dal piano, delimitando le zone da sottoporre a vincoli specifici ed inviduando gli interventi e le opere necessarie alla valorizzazione del territorio. 2. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia di PTRP ai sensi del Capo III e devono contenere, oltre a quanto stabilito nell'articolo 14: a) uno schema strutturale di interpretazione del paesaggio e la descrizione dei valori puntuali che lo caratterizzano; b) i divieti, i limiti d'uso e le prescrizioni da osservare; c) le eventuali forme di indennizzo per le limitazioni poste; d) gli eventuali interventi urgenti di conservazione ambientale e di recupero di aree in degrado. 3. Per quanto riguarda gli elementi e le procedure di formazione, adozione ed approvazione, nonche' la durata temporale, si applica quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'approvazione del PTRG, l'Amministrazione regionale puo' delimitare, con decreto del Presidente della Giunta regionale, parti del proprio territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale, per le quali possono trovare immediate attuazione le disposizioni del presente articolo.