Art. 18.
             PTRP con contenuti paesistici ed ambientali
 
   1.  In  attuazione  degli  indirizzi  del  PTRG  l'Amministrazione
regionale, nel quadro di accordi di programma di cui all'articolo 16,
comma  1,  con  gli  enti  locali,  con  gli  altri  enti pubblici e,
eventualmente, con operatori privati interessati, predispone, per  le
parti  del  territorio di particolare pregio paesistico ed ambientale
indicate  dal  predetto  PTRG,  appositi  PTRP   aventi   particolare
attenzione  agli  aspetti  paesistici  ed  ambientali,  con  i  quali
definisce il quadro di trasformabilita' delle  aree  interessate  dal
piano,  delimitando  le  zone  da  sottoporre  a vincoli specifici ed
inviduando gli interventi e le opere necessarie  alla  valorizzazione
del territorio.
   2.  I piani di cui al comma 1 hanno efficacia di PTRP ai sensi del
Capo III e devono contenere, oltre a quanto  stabilito  nell'articolo
14:
     a)  uno schema strutturale di interpretazione del paesaggio e la
descrizione dei valori puntuali che lo caratterizzano;
     b) i divieti, i limiti d'uso e le prescrizioni da osservare;
     c) le eventuali forme di indennizzo per le limitazioni poste;
     d) gli eventuali interventi urgenti di conservazione  ambientale
e di recupero di aree in degrado.
   3.  Per quanto riguarda gli elementi e le procedure di formazione,
adozione ed approvazione, nonche' la  durata  temporale,  si  applica
quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17.
   4.  In  sede di prima applicazione della presente legge, in attesa
dell'approvazione  del   PTRG,   l'Amministrazione   regionale   puo'
delimitare,  con decreto del Presidente della Giunta regionale, parti
del  proprio  territorio  di   particolare   pregio   paesistico   ed
ambientale,  per  le  quali  possono  trovare immediate attuazione le
disposizioni del presente articolo.