Art. 19.
             Piani di conservazione e sviluppo di parchi
         e delle riserve naturali - Rinvio a legge speciale
 
   1. Per i territori destinati dal PTRG a parco o riserva  naturale,
l'Amministrazione  regionale  predispone  il piano di conservazione e
sviluppo nel quadro degli accordi di programma  di  cui  all'articolo
16,  comma  1,  previe intese con le Regioni confinanti eventualmente
interessate sotto il profilo territoriale, con i contenuti e le  pro-
cedure disciplinati con legge regionale.
   2.    In   attesa   delle   indicazioni   del   PTRG   in   ordine
all'individuazione dei territori  da  destinare  a  parco  o  riserva
naturale,  le  disposizioni  della  presente  legge si applicano alle
corrispondenti indicazioni del Piano urbanistico  regionale  generale
approvato con D.P.G.R. n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978.