Art. 19. Piani di conservazione e sviluppo di parchi e delle riserve naturali - Rinvio a legge speciale 1. Per i territori destinati dal PTRG a parco o riserva naturale, l'Amministrazione regionale predispone il piano di conservazione e sviluppo nel quadro degli accordi di programma di cui all'articolo 16, comma 1, previe intese con le Regioni confinanti eventualmente interessate sotto il profilo territoriale, con i contenuti e le pro- cedure disciplinati con legge regionale. 2. In attesa delle indicazioni del PTRG in ordine all'individuazione dei territori da destinare a parco o riserva naturale, le disposizioni della presente legge si applicano alle corrispondenti indicazioni del Piano urbanistico regionale generale approvato con D.P.G.R. n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978.