Art. 12. Autorizzazioni di spesa 1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 5 ed 8, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 12.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994. 2. Per la concessione dei contributi annui costanti di cui agli articoli 5, comma 4, ed 8, comma 2, e' autorizzato il limite d'impegno di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Le relative annualita' saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.500.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2002. 3. Per l'acquisizione e l'apprestamento delle aree di cui all'articolo 9, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 40 della legge provinciale 3 aprile 1991, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42540). 4. Per le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 2, si utilizza una quota delle spese autorizzate per i fini di cui agli articoli 35-bis, secondo comma, 35-ter, quarto comma, 35-octies, terzo comma, 69, secondo comma, e 75, primo comma, della legge proviciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42481).