Art. 12.
                       Autorizzazioni di spesa
 
   1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui agli
articoli   5  ed  8,  e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  L.
12.000.000.000, da iscrivere negli stati di  previsione  della  spesa
della Provincia in misura di L. 4.000.000.000 a carico dell'esercizio
finanziario  1992  e,  per  la  rimanente  quota,  mediante  appositi
stanziamenti da determinare annualmente con  legge  di  bilancio  per
ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994.
   2.  Per  la  concessione dei contributi annui costanti di cui agli
articoli 5, comma  4,  ed  8,  comma  2,  e'  autorizzato  il  limite
d'impegno  di  L.  1.500.000.000  a carico dell'esercizio finanziario
1992.  Le  relative  annualita'  saranno  iscritte  negli  stati   di
previsione  della spesa della Provincia in misura di L. 1.500.000.000
a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 2002.
   3.  Per  l'acquisizione  e  l'apprestamento  delle  aree  di   cui
all'articolo   9,   comma  2,  si  utilizza  una  quota  delle  spese
autorizzate per i fini di cui all'articolo 40 della legge provinciale
3 aprile 1991, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42540).
   4. Per le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 2, si  utilizza
una  quota  delle  spese  autorizzate per i fini di cui agli articoli
35-bis, secondo comma, 35-ter, quarto comma, 35-octies, terzo  comma,
69, secondo comma, e 75, primo comma, della legge proviciale 3 aprile
1981, n. 4 e successive modificazioni (capitolo 42481).