Art. 29.
Autonomia finanziaria
1. Le Comunita' montane hanno autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e delegate, nell'ambito del coordinamento
della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della
finanza locale, che si applica anche alle Comunita' montane.
2. I provvedimenti con i quali alle Comunita' montane vengono
affidate funzioni amministrative per i servizi di competenza
regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti
finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3. La finanza delle Comunita' montane e' costituita da:
a) traferimento correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) quote dei comuni che fanno parte della Comunita' montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) tasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di
investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per
l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla
legislazione statale per gli Enti locali;
h) altre entrate.