Art. 30.
                       Finanziamenti regionali
 
   1. La Regione assume la valorizzazione  delle  zone  montane  come
impegno prioritario.
   2.  La  Regione  concorre  al  finanziamento delle attivita' delle
Comunita' montane attraverso:
     a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e
di mantenimento;
     b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite
o delegate alle Comunita' montane;
     c) contributi per incentivare l'esercizio associato di  funzioni
comunali da parte delle Comunita' montane;
     d)  contributi  per  incentivare  la  costruzione  di Unioni fra
Comuni montani e la trasformazione delle Comunita' montane in  Unioni
di Comuni;
     e)  contributi  per  il finanziamento di progetti di sviluppo di
scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali  di  opere  e  di
interventi delle comunita' montane;
     f)  fondo  per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
di cui all'art. 1 della legge 23  marzo  1981,  n.  93  (Disposizioni
integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme
per lo sviluppo della montagna);
    g) fondo regionale per la montagna.