Art. 30.
Finanziamenti regionali
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come
impegno prioritario.
2. La Regione concorre al finanziamento delle attivita' delle
Comunita' montane attraverso:
a) contributi per le spese di primo impianto, di funzionamento e
di mantenimento;
b) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite
o delegate alle Comunita' montane;
c) contributi per incentivare l'esercizio associato di funzioni
comunali da parte delle Comunita' montane;
d) contributi per incentivare la costruzione di Unioni fra
Comuni montani e la trasformazione delle Comunita' montane in Unioni
di Comuni;
e) contributi per il finanziamento di progetti di sviluppo di
scala sovracomunale, inseriti nei piani pluriennali di opere e di
interventi delle comunita' montane;
f) fondo per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo
di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni
integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme
per lo sviluppo della montagna);
g) fondo regionale per la montagna.