Art. 31.
             Contributi per le spese di primo impianto,
                   di funzionamento e mantenimento
 
   1.  La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita'  montane  di  nuova  costituzione   e   delibera   altresi'
annualmente  il  riparto  dei  fondi  per  le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
     a) cinquanta per cento da ripartirsi in  parti  ugugali  tra  le
singole Comunita' montane;
     b)  cinquanta  per  cento  da  ripartirsi  in  proporzione  alla
superficie delle Comunita' montane.