Art. 31.
Contributi per le spese di primo impianto,
di funzionamento e mantenimento
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi'
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
a) cinquanta per cento da ripartirsi in parti ugugali tra le
singole Comunita' montane;
b) cinquanta per cento da ripartirsi in proporzione alla
superficie delle Comunita' montane.