Art. 32.
Assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali
attribuite o delegate alle Comunita' montane
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni regionali
attribuite o delegate alle Comunita' montane sono a carico della
Regione.
2. A tal fine e' costituito un fondo alla cui ripartizione
provvede la Giunta regionale secondo quanto disposto in materia dalle
singole leggi di settore.