Art. 33.
Contributi per incentivare l'esercizio associato
di funzioni comunali da parte delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale stabilisce i tempi, i criteri e le proce-
dure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione
dell'esercizio associato di funzioni comunali da parte delle
Comunita' montane. La presentazione di appositi piani di
ristrutturazione e di adeguamento delle piante organiche delle
singole Comunita' montane e dei relativi comuni membri, previsti
dall'art. 43, e' condizione per accedere ai contributi di cui al
presente articolo.
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute e
previa valutazione dei piani di ristrutturazione e di adegumento di
cui al comma 1, delibera il piano di riparto.