Art. 34.
 
   Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni
montani e la trasformazione di Comunita' montane in Unioni di Comuni
 
   1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure
per  il  riparto  dei  fondi  finalizzati  all'incentivazione   della
costituzione  di  Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle
Comunita'  montane  in  Unioni  di  comuni.  Deve   essere   comunque
assicurata  l'erogazione  di un contributo calcolato sulla base di L.
3.000 per abitante e di L. 250.000 per kmq di  superficie  rapportati
all'ambito  dell'Unione ovvero della Comunita' montana trasformata in
Unione di comuni.
   2. La Giunta regionale,  sulla  base  delle  richieste  pervenute,
delibera il piano di riparto.