Art. 34. Contributi per incentivare la costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione di Comunita' montane in Unioni di Comuni 1. La Giunta regionale determina i tempi, i criteri e le procedure per il riparto dei fondi finalizzati all'incentivazione della costituzione di Unioni fra Comuni montani e la trasformazione delle Comunita' montane in Unioni di comuni. Deve essere comunque assicurata l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di L. 3.000 per abitante e di L. 250.000 per kmq di superficie rapportati all'ambito dell'Unione ovvero della Comunita' montana trasformata in Unione di comuni. 2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, delibera il piano di riparto.