Art. 35.
Contributi per il finanziamento
di progetti di sviluppo di scala sovracomunale
1. Per il finanziamento dei progetti di sviluppo di scala
sovracomunale inseriti nei piani pluriennali di opere e di interventi
delle Comunita' montane la Regione provvede con i finanziamenti
autorizzati dalle leggi settoriali, secondo le modalita' e le proce-
dure stabilite dalle leggi stesse.