Art. 37.
Fondo regionale per la montagna
1. E' istituito il fondo regionale per la montagna al fine di
incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente
interesse per le aree montane della Regione.
2. Il fondo finanzia progetti d'interesse sovracomunale, promossi
da soggetti pubblici e presentati alla Regione dalle Comunita'
montane, rientranti nelle materie di competenza regionale e aventi
carattere di integrazione con altri progetti inseriti o meno in
programmi pubblici approvati.
3. I progetti debbono prevedere investimenti atti a garantire il
raggiungimento di uno o piu' dei seguenti obiettivi:
a) influire positivamento e congruamente per il rafforzamento
della struttura produttiva dell'area montana, intervenendo in settori
rilevanti per tale area;
b) promuovere la valorizzazione dell'ambiente e l'uso razionale
delle risorse locali;
c) favorire il risparmio di risorse limitate;
d) migliorare, qualificare e razionalizzare la dotazione delle
infrastrutture e dei servizi.
4. La Giunta regionale, sentita la Conferenza delle Comunita'
montane, fissa le modalita' di approvazione dei progetti e di
concessione dei contributi.