Art. 38.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
regione Emilia-Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui agli articoli 31,
33 e 34 della presente legge, mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno datati
della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 32,
nell'ambito dei finanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di
bilancio per le singole leggi di settore;
c) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 35,
mediante l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento dei progetti
ricompresi nei programmi di settore, nell'ambito dei finanziamenti e
con le modalita' previste dalle singole leggi di settore;
d) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 36,
mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul cap. 03450 del
bilancio annuale di previsione sulla base delle assegnazioni che
verranno disposte annualmente dallo Stato ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 93;
e) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 37,
mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del
bilancio regionale che verra' dotato della necessaria disponibilita'
con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di
approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-
bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.