Art. 39.
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio della Comunita' montana nomina, con voto palese e
a maggioranza dei componenti del Consiglio, un revisore dei conti,
che deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili oppure nell'albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni, non e' revocabile salvo
inadempienze e puo' essere nuovamente nominato per una sola volta.
3. Il revisore, nei modi e con le facolta' e i doveri stabiliti
dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il
Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la
vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione
dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la
proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale
relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.