Art. 32. Iniziative di studio e di ricerca 1. La Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, puo' affidare ad enti, societa', istituti di ricerca, aziende specializzate e a professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio, consulenza, rilevazione, organizzazione di dati, anche finalizzati alla attivita' di pianificazione.