Art. 32.
                  Iniziative di studio e di ricerca
 
   1.  La  Regione, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915,  puo'  affidare  ad enti, societa', istituti di ricerca, aziende
specializzate e a professionisti di comprovata esperienza,  incarichi
di  studio,  consulenza,  rilevazione,  organizzazione di dati, anche
finalizzati alla attivita' di pianificazione.